Circolare 3233

Procedura per la continuità del personale docente a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027

Al personale docente - Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare l’articolo 14, commi 3 e 3-bis, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” e, in particolare, l’articolo 8, concernente “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”;
CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, “per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 che, in attuazione dell’art . 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 introduce un meccanismo per garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno con incarico a tempo determinato;
VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito del 26 marzo 2026, prot. AOODGPER n. 0007766 ad oggetto “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027” (in allegato);

COMUNICA

che il Ministero dell’istruzione e del merito, in attuazione dell’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché dell’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, ha definito modalità operative finalizzate a garantire alle alunne e agli alunni con disabilità la continuità dell’intervento didattico e la stabilità educativa, anche per l’anno scolastico 2026/2027.

La possibilità di conferma riguarda esclusivamente il personale docente che nell’anno scolastico in corso (2025/2026) sta svolgendo un incarico a tempo determinato su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2026) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2026). Restano esclusi i supplenti temporanei.

Potranno essere confermati:

  1. docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
  2. docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
  3. docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Non può accedere alla procedura il personale docente individuato tramite interpello o graduatorie di istituto se non in possesso di specializzazione.

I dirigenti scolastici attiveranno la procedura per la conferma, esclusivamente nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti sopra richiamati, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

  1. espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire agli atti entro il 31 maggio;
  2. positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;
  3. espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno, e comunque prima della comunicazione alla famiglia di cui al punto b). Si specifica che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati; il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile […].

Il dirigente scolastico comunicherà l’esito dell’istruttoria all’Ufficio scolastico territoriale entro il 26 giugno, tramite il sistema informativo ministeriale.

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell’inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva – nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, finalizzata all’espressione delle preferenze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

L’Ufficio scolastico, a conclusione delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e al ricorrere di tutte le condizioni precedentemente dettagliate, procederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sulla sede assegnata l’anno precedente, improrogabilmente entro il 31 agosto 2026, con l’adozione di un formale provvedimento di conferma e pubblicizzazione dell’esito delle operazioni sull’albo on line dell’Ufficio medesimo.

La conferma è, tuttavia, subordinata alla disponibilità del posto e alla posizione del docente nelle graduatorie.

I docenti destinatari di conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato comprese le procedure di interpello.

Documenti