IL DIRIGENTE SCOLASTICO
| VISTO | l’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; |
| VISTO | il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”, e in particolare l’art. 396, comma 2, lett. d), relativo all’assegnazione dei docenti alle classi; |
| VISTO | l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativo ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi; |
| VISTO | l’art. 7, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativo alle proposte del Collegio dei docenti in materia di formazione e composizione delle classi e di assegnazione dei docenti; |
| VISTO | l’articolo n. 122, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; |
| VISTO | il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 25; |
| VISTO | l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (comma sostituito dall’art. 34, comma 1, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, poi modificato dall’art.2, comma 17, della Legge 7 agosto 2012, n. 135); |
| VISTO | il CCNL comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; |
| VISTO | il CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024; |
| VISTA | la legge 28 marzo 2003, n. 53; |
| VISTA | la legge 13 luglio 2015, n. 107; |
| VISTO | il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; |
| VISTE | le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 9 dicembre 2025, n. 221; |
| VISTA | la legge 6 agosto 2008, n. 133; |
| VISTO | il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009); |
| VISTO | il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; |
| VISTO | il D.M. 26 marzo 2009, n. 37; |
| VISTA | la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER 10164 del 16 aprile 2026, avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2026/27”, recante le indicazioni operative per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2026/2027; |
| VISTA | la legge 30 dicembre 2021, n. 234 – art. 1, commi 329 e ss. che ha introdotto l’insegnamento obbligatorio di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria; |
| VISTO | il Decreto Interministeriale 11 aprile 2022, n.90; |
| VISTO | l’art. 34 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che ha modificato l’articolo 5 del d.lgs.30 marzo 2001 n. 165; |
| VISTA | la C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e Uff. V prot. AOODGPER n. 6900 del 1°settembre 2011; |
| VISTA | la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016; |
| CONSIDERATI | i criteri generali di assegnazione del personale docente alle sezioni ed alle classi deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 1°settembre 2026; |
| PRESO ATTO | delle proposte di assegnazione del personale docente alle sezioni ed alle classi definite nella seduta del Collegio dei docenti del 2 settembre 2026; |
| NELLE MORE | del confronto con la RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente sui criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA di cui all’art. 30, comma 9, lett. b2, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021; |
| CONSIDERATE | le proposte di assegnazione dei docenti alle classi condivise dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione nell’incontro del 10 settembre 2026; |
| TENUTO CONTO | dell’organico dell’autonomia assegnato all’Istituzione scolastica per l’a.s. 2026/2027; |
| CONSIDERATE | le risorse dell’organico dell’autonomia della scuola primaria relative alla lingua straniera – inglese e il personale docente in possesso dei requisiti per insegnare L2 in qualità di specializzato; |
| CONSIDERATA | la dotazione organica di insegnanti di sostegno assegnata ai vari ordini e gradi di scuola per l’a.s. 2026/2027; |
| VISTO | il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza del 25 agosto 2026, prot. AOOUSPCS n. 0012433, relativo alla composizione delle cattedre e all’assegnazione degli insegnanti di religione cattolica, incaricati a tempo indeterminato della Diocesi di San Marco – Scalea e successiva rettifica del 31 agosto 2026, prot. n. 12891; |
| TENUTO CONTO | degli eventuali provvedimenti di mobilità, assegnazione, utilizzazione, individuazione e nomina del personale docente intervenuti alla data del presente provvedimento; |
| TENUTO CONTO | delle istanze di spostamento tra i diversi plessi dell’Istituzione scolastica presentate dai docenti già in servizio presso l’Istituto anteriormente alla data del 1° settembre 2026; |
| TENUTO CONTO | che il personale decente assegnato alle classi e sezioni è ugualmente responsabile della conduzione delle attività educative (contitolarità didattica); |
| VISTO | il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Cosenza del 28 agosto 2026, prot. AOOUSPCS n. 12785 di individuazione dei docenti aventi titolo alla conferma su posto di sostegno di cui al l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 che disciplina per il biennio 2026/2028 le modalità di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno, in attuazione dell’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; |
| VISTO | il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Cosenza del 29 agosto 2026, prot. AOOUSPCS n. 13270 n. 12781 di individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza; |
| VISTO | il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Cosenza del 9 settembre 2026, prot. AOOUSPCS n. 13532 di individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza; |
| TENUTO CONTO | della necessità di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, la continuità didattica, ove possibile, la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti e l’equilibrata organizzazione delle risorse; |
| CONSIDERATE | le esigenze organizzative e didattiche dell’Istituzione scolastica; |
| RITENUTO | necessario procedere all’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni per l’anno scolastico 2026/2027; |
| CONSIDERATE | le specifiche esigenze delle classi e degli alunni e l’opportunità di assicurare condizioni idonee al regolare svolgimento delle attività didattiche; |
| VISTO | l’art.3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; |
| VISTO | il Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal GDPR (General Data Protection Regulation) ovvero Regolamento Europeo UE 2016/679 ; |
| VISTE | le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014; |
| VISTI | gli articoli n. 4, c. 3 e 7 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; |
| VISTI | gli articoli n. 1175 e n. 1375 del C.C. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”; |
| CONSIDERATO | che l’assegnazione del personale docente alle classi costituisce uno dei principali strumenti organizzativi attraverso i quali il Dirigente scolastico realizza gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituzione scolastica; |
le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
di assegnare provvisoriamente il personale docente ai plessi, alle classi e sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’anno scolastico 2026/2027 per come indicato nei prospetti allegati (Allegato A – Scuola dell’infanzia, Allegato B – Scuola primaria e Allegato C – Scuola secondaria di I grado).
Art. 1 – Finalità dell’assegnazione
L’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni è finalizzata a garantire il regolare ed efficace funzionamento dell’Istituzione scolastica e la piena attuazione dell’offerta formativa, assicurando:
- un’organizzazione delle risorse professionali coerente con le esigenze didattiche ed educative delle alunne e degli alunni;
- la qualità dell’offerta formativa;
- la continuità educativa e didattica;
- il diritto allo studio degli alunni;
- il buon andamento dell’azione amministrativa;
- la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;
- l’equilibrata distribuzione delle risorse professionali.
Art. 2 – Docenti di sostegno
Il personale docente di sostegno è assegnato alle classi/sezioni,, tenendo conto delle esigenze educative e formative delle alunne degli alunni con disabilità, della continuità didattica, ove possibile, e dell’organizzazione complessiva del servizio di inclusione.
Art. 3 – Modifiche e integrazioni
Il presente decreto potrà essere modificato, integrato o aggiornato in relazione a successive variazioni dell’organico, nuove assegnazioni o nomine del personale docente, eventuali sopravvenute esigenze organizzative e didattiche o ulteriori provvedimenti degli Uffici competenti.
Le eventuali modifiche saranno formalizzate con successivi provvedimenti.
Art. 4 – Decorrenza
L’assegnazione di cui al presente decreto ha effetto per l’anno scolastico 2026/2027, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti di modifica o integrazione.
Art. 5 – Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento viene inoltre comunicato al personale docente interessato esclusivamente tramite il registro elettronico nella sezione comunicazioni.
Art. 6 – Reclami
Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione: le disposizioni legislative vigenti e il CCNL del comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024.
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l’atto diverrà definitivo. Avverso l’atto definitivo o l’esito del reclamo è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001 n° 165, previo tentativo facoltativo di conciliazione.
Art. 7 – Disposizioni finali
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, in qualità di organo che ha adottato l’atto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola.
Il Dirigente scolastico si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla sua proposizione; decorso tale termine senza che sia intervenuta una decisione, ovvero a seguito della decisione sul reclamo, il provvedimento diviene definitivo.
Avverso il provvedimento definitivo, per le controversie relative al rapporto di lavoro, è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il previo tentativo di conciliazione è facoltativo.
Istituto Scolastico