Circolare 6987

Procedura per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico

Ai genitori - Agli esercenti la responsabilità genitoriale- Al personale docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI                     gli articoli 32 e 34 della Costituzione italiana;

VISTA                     la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall’ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in                                              modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO                    il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;

VISTO                    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica;

VISTA                    la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali;

VISTO                    il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO                    il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

VISTO                   il Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012;

VISTO                   il Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014);

VISTA                    la nota del 25 novembre 2005, prot. n. 2312, tramite la quale il MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato delle raccomandazioni contenenti le linee guida di                                        carattere operativo per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne                                      il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica;

VISTA                    la Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili”;

PREMESSO         che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di                                    tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto” (art. 2 delle suddette Linee Guida);

CONSIDERATO  che l’omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;

 DISPONE

l’adozione del seguente iter procedurale nei casi in cui le alunne e gli alunni debbano assumere, durante l’orario scolastico, farmaci salvavita e/o indispensabili per la gestione di patologie croniche invalidanti o patologie acute pregiudizievoli per la salute.

Tale procedura si attua nel rispetto delle Linee guida del Ministero della Salute e dell’Istruzione, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e prevede la collaborazione tra scuola, famiglia, personale sanitario e, se necessario, enti locali.

  1. PROCEDURA

Al momento dell’iscrizione o in caso di patologia sopraggiunta nel corso dell’anno scolastico, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, devono presentare formale richiesta di somministrazione (allegato 1) corredata:

  1. dalla certificazione medica (facsimile allegato 2) rilasciata dai servizi di Pediatria dell’Azienda Sanitaria di pertinenza, dal Pediatra di Libera scelta e/o dal Medico di Medicina Generale in cui dovranno essere dichiarati in modo chiaro e leggibile:
  • il nome ed il cognome dell’alunna/o;
  • lo stato di malattia dell’alunno/a;
  • la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di precisare se trattasi di farmaci salvavita o indispensabili;
  • il nome commerciale del farmaco;
  • l’assoluta necessità e l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;
  • la descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco;
  • la dose da somministrare (posologia);
  • le modalità e i tempi di somministrazione del farmaco;
  • la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
  • la durata della terapia.

La certificazione medica ha validità per l’intero anno scolastico e deve essere rinnovata in caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione ecc.) o di sospensione della terapia prescritta dal medico curante.

  1. dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati personali in ambito scolastico, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (allegato 3).

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Il Dirigente Scolastico, ricevuta l’istanza della famiglia:

  • verifica la presenza nella scuola di spazi idonei alla conservazione del farmaco;
  • concede, se richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici, durante l’orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
  • acquisisce la disponibilità del personale docente e ATA in servizio, che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 o debitamente formato dall’Istituzione scolastica, anche attraverso corsi in rete con altri enti formativi, a garantire la continuità della somministrazione ove non già autorizzata ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale o a loro delegati (allegato 4).

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.(Raccomandazioni MIUR – Ministero della Salute del 25 novembre 2005).

Requisiti per la somministrazione.

Il personale scolastico può somministrare i farmaci esclusivamente se:

  • non sono richieste competenze sanitarie specialistiche;
  • la somministrazione è programmabile (per patologie croniche);
  • è disponibile un Piano Terapeutico dettagliato;
  • il personale ha espresso formale disponibilità, eventualmente dopo specifica formazione.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno:

  1. fornire all’istituzione scolastica il farmaco/i farmaci prescritti in corso di validità, in confezione integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti, etc.). Tale operazione sarà attestata da apposito verbale (allegato 5);
  2. comunicare tempestivamente variazioni terapeutiche o cliniche;
  3. provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della data di scadenza.

Autosomministrazione

L’autosomministrazione del farmaco in orario scolastico è prevista nel caso in cui l’alunno, per età, esperienza, addestramento sia ritenuto (dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale) autonomo nella gestione del problema di salute.

Tale modalità deve essere esplicitamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto della richiesta di attivazione della procedura.

Situazioni di emergenza

In caso di emergenza non prevista dal Piano Terapeutico o non gestibile con la somministrazione programmata, il personale scolastico attiverà immediatamente il 118, adottando le misure di sicurezza previste dal Piano di Emergenza dell’Istituto.

 

Si confida nella piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche per garantire il diritto alla salute e allo studio degli alunni.

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