Avviso di selezione, ai sensi dell’articolo 14, comma 22 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 finalizzato al reclutamento di personale docente (classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria) fornito dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio

Personale interessato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO l’articolo 14, comma 22 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27;
VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
VISTA la circolare ministeriale del 6 maggio 2026, prot. AOODGPER n. 0011814 ad oggetto “Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”;
CONSIDERATA la necessità di dover conferire una supplenza avente le seguenti caratteristiche:

INSEGNAMENTO: ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

DATA DI TERMINE DELLA SUPPLENZA: 30 OTTOBRE 2026

ORE SETTIMANALI: 24

CONSIDERATO che risultano esaurite le graduatorie dello scrivente Istituto e degli Istituti viciniori relativamente alla specifica classe di concorso;
RILEVATA la necessità di provvedere a formulare uno specifico avviso finalizzato al reclutamento di personale docente fornito del titolo di specializzazione per la classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria o, in subordine, del titolo di accesso alla classe di concorso ADEE – Sostegno nella scuola primaria per come indicato al punto A.1 della Tabella A/8 allegata all’O.M. 27/2026;

EMETTE

avviso per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per il conferimento di una supplenza:

Classe di concorso: ADEE –  Sostegno Scuola Primaria
Tipo di contratto: incarico a tempo determinato dal 12/10/2026 al 30/10/2026
Tipo di cattedra: COI (24 ORE PRESSO CSIC872004)
Numero ore 24
Orario di servizio Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 plesso Scuola Primaria Marina

Martedì: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 plesso Scuola Primaria Marina e programmazione in orario pomeridiano

Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 plesso Scuola Primaria Marina

Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 plesso Scuola Primaria Marina

Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00

Sede di servizio: Scuola Primaria Marina
Titoli di accesso: L’aspirante dovrà possedere i seguenti titoli:

1. specializzazione sul sostegno per la classe di concorso ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA;

o in subordine

2.  il titolo di studio che consente l’accesso alla seconda fascia delle GPS ADEE per la specifica classe di concorso.

Modalità di presentazione delle istanze Gli aspiranti dovranno utilizzare esclusivamente il modello predisposto dall’istituzione scolastica.

Si ricorda infine che non è consentita la partecipazione alla procedura a coloro che sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

Termine di presentazione delle istanze Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite e-mail da inviare al seguente indirizzo csic872004@istruzione.it entro e non oltre le ore 7:30 del giorno 12 ottobre 2026.
Data di inizio della supplenza  12 ottobre 2026
Data di termine della supplenza 30 ottobre 2026
Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio. A parità di ordine di priorità, la supplenza sarà conferita all’aspirante che abbia già prestato servizi di insegnamento, preferibilmente per la medesima tipologia di posto. L’incarico sarà conferito all’aspirante che ha svolto il numero maggiore di periodi di servizio.

In assenza di periodi di servizio già prestati, l’incarico sarà conferito in base al voto del titolo di abilitazione o in subordine del titolo di accesso alla seconda fascia delle GPS . In caso di ulteriore parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al docente con minore età anagrafica.

La presa di servizio dovrà avvenire entro il termine stabilito dall’articolo, comma 3 dell’O.M. 27/2026.

Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 15 dell’Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27.

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:

a)  la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all’articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;

b)  l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a)  la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento  Il candidato, aderendo alla procedura in oggetto, autorizza al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii si per le finalità proprie dell’interpello. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro tempore in carica presso l’Istituto scolastico in intestazione.

Allegati:

  1. istanza partecipazione interpello;
  2. informativa privacy e consenso per il trattamento dei dati personali.

 

Documenti

Avviso/interpello

pdf - 1167 kb

Allegato n. 1

pdf - 854 kb

Allegato n. 2

pdf - 848 kb