IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO | l’art. 36 della Costituzione; |
VISTO | il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; |
VISTO | l’art. 10 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66; |
VISTO | il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35 e 38; |
VISTO | il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare gli articoli 13 e 14; |
VISTO | l’art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012; |
VISTA | la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27 marzo 2025 prot. AOODGPER 0075233; |
COMUNICA
che il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato, in data 27 marzo 2025, la nota prot. n. AOODGPER 0075233, in allegato, avente come oggetto Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato, per fornire un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e n. 16715/2024.
Ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, le ferie costituiscono un diritto sociale fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruite durante l’anno scolastico, in particolar modo nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente.
La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dallo articolo 38 comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
A chiarire quanto esplicitato dall’art. 38 del novellato CCNL le parti hanno specificato con la Dichiarazione Congiunta n. 2 che “in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012″.
La nota ministeriale, inoltre, ricostruisce il quadro normativo in materia, richiamando nello specifico l’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui il legislatore, al fine di contenere la spesa pubblica, stabilisce il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici.
Successivamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, stabilendo che «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il Ministero dell’istruzione e del merito, poi, ricorda che, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Con specifico riferimento al periodo di godimento, l’art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».
Sull’interpretazione di tale disposizione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che il personale docente non di ruolo non possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di formale richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Alla luce del suesposto quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, la nota ministeriale chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.
La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha stabilito che la perdita automatica delle ferie maturate, senza un’adeguata informazione preventiva al lavoratore, è contraria alla direttiva 2003/88/CE ed ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un’indennità finanziaria per le giornate di ferie maturate e non godute se il datore di lavoro non ha dimostrato di averlo messo nelle condizioni di usufruirne.
Di conseguenza, si invita il personale con contratto a tempo determinato ad usufruire delle giornate di ferie maturate improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro ed in particolar modo durante nei periodi di sospensione delle lezioni, al fine di evitare, alla cessazione del rapporto contrattuale, l’eventuale perdita del diritto a fruire delle ferie e del diritto a percepire l’indennità sostitutiva.
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